Di Francesco Donato Iacopino, Emanuele Procopio, Giovanni Passalacqua ed Enzo Nobile
La convenzione di Nicosia è un trattato internazionale a sottoscrizione aperta, stipulata il 19/05/2017 a Nicosia (Cipro) e ratificata in Italia il 12 gennaio del 2022.
Essa ha quali obiettivi primari quelli di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danno e la tratta dei beni culturali; rafforzare la capacità di prevenzione della criminalità e di risposta della giustizia penale a tutti i reati in materia di beni culturali, promuovendo la cooperazione nazionale e internazionale a questo fine.
In particolare, la Convenzione (che nel nostro ordinamento ha portato all’emanazione della legge 22 del 2022) punisce diverse condotte in danno dei beni culturali, tra cui il furto, gli scavi, l’importazione e l’esportazione illegali, l’acquisizione e la commercializzazione dei beni ottenuti illegalmente, la falsificazione di documenti e la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei beni culturali.
Tale convenzione, inoltre, all’articolo 2 chiarisce quali tra le opere dell’ingegno umano sono da qualificare come beni culturali, in relazione ai beni mobili, qualsiasi oggetto, situato sulla terra o sott’acqua oppure rimosso da tale terreno o superficie subacquea, che sia, per motivi religiosi o secolari, classificato, definito o specificamente designato da qualsiasi parte della presente Convenzione o della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali come di importanza per l’archeologia, la preistoria, l’etnologia, la storia, la letteratura, l’arte o la scienza e che appartiene alle seguenti categorie:
- rare collezioni e campioni zoologici, botanici, mineralogici e anatomici e oggetti di interesse paleontologico;
- beni legati alla storia, compresa la storia della scienza e della tecnologia e della storia militare e sociale, alla vita dei governatori nazionali, dei pensatori, degli scienziati e degli artisti e di eventi di importanza nazionale;
- prodotti di scavi archeologici (sia quelli che regolari sia clandestini) o di scoperte archeologiche;
- elementi di monumenti artistici o storici o siti archeologici che sono stati smembrati;
- antichità che hanno più di cento anni, come le iscrizioni, le monete e le incisioni;
- oggetti di interesse etnologico;
- beni di interesse artistico, quali i quadri, dipinti e disegni realizzati interamente a mano su qualsiasi materiale (esclusi i disegni industriali e gli oggetti manufatti decorati a mano), le opere originali di arte statuaria e scultura in qualsiasi materiale, le incisioni originali, stampe e litografie, gli assemblaggi artistici originali e montature in qualsiasi materiale, i manoscritti rari e incunaboli, libri antichi, documenti e pubblicazioni di particolare interesse (storico, artistico, scientifico, letterario e così via) singolarmente o in collezioni, le affrancature, marche e francobolli simili, singolarmente o in collezioni, gli archivi, compresi gli archivi sonori, fotografici e cinematografici, gli elementi di mobilio che hanno più di cento anni e antichi strumenti musicali.
In relazione ai beni immobili sono, invece, da qualificare come beni culturali qualsiasi monumento, gruppo di edifici, siti o strutture di qualsiasi altro tipo, sia su terra sia sott’acqua, che siano, per motivi religiosi o secolari, definiti o specificamente designati da qualsiasi Parte della presente Convenzione o da qualsiasi Parte della Convenzione dell’UNESCO del 1970 come di importanza per l’archeologia, la preistoria, l’etnologia, la storia, l’arte o la scienza o che siano elencati in conformità all’articolo 1 e all’articolo 11 (paragrafi 2 o 4) della Convenzione UNESCO del 1972 sul patrimonio mondiale culturale e naturale.
Oltre ad aver fornito tale definizione di bene culturale, previsto ipotesi di reato in materia di beni culturali e auspicato la cooperazione tra i popoli, la convenzione di Nicosia vanta anche il merito di aver compulsato i singoli Stati aderenti (articoli 13 e 14) di emanare delle leggi che prevedono la responsabilità derivante da tali reati anche per le persone giuridiche quando gli stessi sono stati commessi “a loro vantaggio da qualsiasi persona fisica, che agisca a sua volta individualmente o come parte di un organo della persona giuridica.”
Tratto da La tutela penale dei beni culturali, Key Editore
Foto di form PxHere