Il decreto legislativo nº 1.089 del 1939 (o “Legge Bottai”)
La tutela penale dei beni culturali
Di Francesco Donato Iacopino, Emanuele Procopio, Giovanni Passalacqua ed Enzo Nobile
La tutela dei beni culturali, unitamente a quella dei beni paesaggistici, venne trattata in maniera compiuta e organica per la prima volta nel 1939, per volontà dell’allora Ministro Dell’Educazione Nazionale Giuseppe Bottai.
A lui dobbiamo quindi il Decreto Legislativo nº 1.089 del 1939, che ha disciplinato sia i beni culturali sia i beni paesaggistici, questi ultimi oggetto in particolare della legge 1.497/1938, confluita nella Legge Bottai; a loro volta queste normative sono di recente confluite nel Testo Unico introdotto con il D.Lgs 490/1999.
In particolar modo, quanto ai beni culturali, il primo di detti provvedimenti legislativi mirava a perfezionare e rendere più organico il sistema introdotto dalla legge 185/1909 a tutela e conservazione delle cose mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico.
A tal fine si introdussero specifici procedimenti tendenti all’individuazione dei beni culturali privati e pubblici e alla consequenziale imposizione delle necessarie prescrizioni per la loro conservazione; si ribadì il principio introdotto con la cosiddetta legge Rosadi di preventiva autorizzazione da parte della competente autorità amministrativa per ogni intervento sul bene, con attribuzione a quest’ultima di poteri di ispezione e di ordine, tendenti a verificarne lo stato; si puntualizzarono, rispetto a quanto originariamente previsto dalla legge Rosadi, i concetti di prelazione artistica, di acquisto, di esportazione e di espropriazione per la miglior tutela dei beni stessi; fu prevista, inoltre, la non indennizzabilità dei vincoli culturali imposti a proprietà private; si impose l’obbligo, per il settore pubblico, di consentire la fruizione collettiva dei beni culturali, salvo un’esplicita loro diversa destinazione, e si estese tale obbligo anche a privati che fossero proprietari di beni di particolare interesse artistico.
Con la legge 1.497/1938, si introdusse invece la prima disciplina organica sulla tutela delle bellezze naturali, ovvero delle cose immobili aventi cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica, ville, giardini parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza, i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, le bellezze naturali considerate quadri naturali e quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di queste.
Il sistema di tutela dei beni ambientali, al pari di quello predisposto per i beni culturali, si caratterizzava inoltre per una serie vincoli alla proprietà, anche privata, volti a mantenere lo stato dei luoghi e a contenerne e a indirizzarne le modifiche attraverso i piani territoriali paesistici.
Tratto da La tutela penale dei beni culturali, Key Editore
Foto di Azmil Umry form PxHere