Costume e SocietàLetteratura

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

La tutela penale dei beni culturali

Di Francesco Donato Iacopino, Emanuele Procopio, Giovanni Passalacqua ed Enzo Nobile

La violazione in materia di alienazione di beni culturali è disciplinata dall’art. 518-novies del codice penale, che testualmente così recita:

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

  1. chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
  2. chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
  3. l’alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Il legislatore nell’emanare detta norma, come si evince dalla struttura della stessa, ha previsto una sanzione penale in relazione a tre situazioni di fatto specificamente individuate che integrano altrettanti tipi di reato.
La prima delle tre situazioni di fatto, per la quale il legislatore ha previsto l’integrazione di un reato, si realizza nel momento in cui “chiunque”, senza essersi, preventivamente, munito della prescritta autorizzazione (prevista dal codice sui beni culturali con lo scopo di verificare se l’alienazione o l’immissione sul mercato del bene culturale non sia di nocumento alla tutela e alla valorizzazione dello stesso e non pregiudica il pubblico godimento) aliena o immette sul mercato beni culturali.
L’altra situazione, di fatto, per la quale il legislatore ha previsto una sanzione penale, sotto forma di delitto, riguarda i casi in cui “chiunque”,incombendo a suo carico un onere di legge, non provvede nel termine di trenta giorni a presentare alla soprintendenza dei beni culturali la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione (possesso) del bene.
In tal caso risulta indifferente se il trasferimento avvenga a titolo oneroso o gratuito atteso che la norma persegue come fine di tutela l’esercizio da parte dell’amministrazione dello Stato di un’attività di controllo prevista per garantire la conservazione del bene.
L’ultima delle fattispecie delittuose previste dalla norma viene in essere qualora, in caso di alienazione di un bene culturale soggetto a prelazione, il soggetto detentore, sia esso titolare, sia esso possessore, effettua la consegna del bene culturale all’acquirente prima della scadenza del termine di sessanta giorni dalla ricezione da parte della Soprintendenza dei beni culturali, termine entro il quale potrà essere esercitato il diritto di prelazione.
Tale norma è stata concepita a tutela del soggetto che vanta la prelazione sul bene in caso di alienazione sia al fine di evitare la dispersione e di non pregiudicare il pubblico godimento del bene culturale.
La sanzione penale si applica solo all’alienante e non anche all’acquirente posto che, secondo il principio di tassatività della norma, il soggetto attivo del reato è stato individuato esclusivamente nella persona dell’alienante.
E, d’altronde, l’unico soggetto che potrebbe provvedere alla consegna prima della scadenza del termine è da individuarsi, esclusivamente, nel detentore del bene culturale per cui il reato è da considerarsi a concorso eventuale e non necessario anche se la denuncia di trasferimento del bene è sottoscritta anche dall’acquirente.
Tali figure delittuose, anche se distinte l’una dall’altra, sono a consumazione anticipata posto che la tutela penale è da individuarsi nella necessità di riservare al Ministero per i beni culturali il controllo sulla sorte di quei beni culturali per i quali non vige il divieto di alienabilità al fine di scongiurare il pericolo (astratto) che l’alienazione non autorizzata possa provocare la dispersione o la depauperazione del bene.
Il reatoè da considerarsi reato comune in quanto può essere commesso da qualsiasi persona che non richiede la prevista autorizzazione all’alienazione, senza l’autorizzazione prescritta dalla legge immette sul mercato un bene culturale, lo cede prima della scadenza del termine della eventuale previsione di prelazione.
L’elemento psicologico del reato è da individuarsi nella volontà consapevole (dolo generico) di porre in essere l’alienazione del bene senza avere richiesto od ottenuto la prescritta autorizzazione e di averlo ceduto prima della scadenza dei termini della prescritta prelazione.

Tratto da La tutela penale dei beni culturali, Key Editore

Redazione

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