La tutela dei beni culturali: un reato plurioffensivo contro il riciclaggio
La tutela penale dei beni culturali
Di Francesco Donato Iacopino, Emanuele Procopio, Giovanni Passalacqua ed Enzo Nobile
Il bene giuridico posto a tutela dalla norma è da identificarsi non solo a tutela del libero mercato dei beni culturali, ma anche a tutela dell’ordine pubblico.
Pertanto, il reato di riciclaggio di beni culturali, alla stregua delle altre forme di riciclaggio, è da considerarsi un reato plurioffensivo in quanto, oltre a tutelare il libero mercato dei beni culturali e del patrimonio artistico, tale forma di tutela è rivolta anche verso l’ordine pubblico.
In altri termini il legislatore, nel concepire tale tipo di figura delittuosa, ha inteso ab origine reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo anche solo parzialmente, sia quelle altre, senza incidere sulla cosa, ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa.
Perciò esso viene in essere ogni qualvolta l’agente che entra in possesso di un bene culturale di provenienza delittuosa compie operazioni finalizzate alla sua sostituzione o al suo trasferimento al fine di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa.
L’elemento soggettivo del reato di riciclaggio è integrato dal dolo generico, anche di natura solo eventuale, che ricomprende sia la volontà di compiere le attività relative a impedire l’identificazione della provenienza delittuosa di beni, sia la consapevolezza di tale provenienza.
Commette un’operazione di riciclaggio chi, avendo anche solo una generica consapevolezza della provenienza delittuosa del bene, compie in modo volontario attività volte a impedire l’identificazione della provenienza delittuosa.
Insomma, la conoscenza dell’agente in ordine alla provenienza dei beni da determinati delitti può essere desunta da qualsiasi elemento e sussiste quando gli indizi in proposito siano così gravi e univoci da autorizzare la logica conclusione della certezza che i beni ricevuti per la sostituzione siano di derivazione delittuosa specifica, anche mediata.
In conclusione, il reato di riciclaggio è un reato istantaneo di mera condotta, a forma libera e di pericolo concreto che si configura anche nel caso in cui non si verifichi l’evento.
Il legislatore in merito a detta fattispecie delittuosa, considerata la particolare rilevanza che viene data al bene giuridico tutelato, ha previsto che il reato si configura ugualmente anche se l’autore del reato non è imputabile, non è punibile o manca una condizione di procedibilità.
La fattispecie delittuosa in esame prevede una circostanza attenuante comune se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, atteso che il legislatore nel prevederla si è limitato ad affermare che la pena è diminuita.
Tratto da La tutela penale dei beni culturali, Key Editore