Costume e SocietàLetteratura

Finanziamento ai partiti: una sommaria ed esemplificativa casistica

Le riflessioni del centro studi

Di Giovanni Passalacqua – Avvocato del Foro di Roma

Quanto sinora rassegnato è,in estrema e certamente lacunosa sintesi, il quadro di riferimento normativo della materia qui di interesse: a esso può aggiungersi l’apporto che deriva dalla fonte giurisprudenziale che lo interpreta.
Senza indugiare eccessivamente sul punto, è interessante segnalare alcuni significativi chiarimenti.
Inprimo luogo merita menzione la vicenda relativa alla fondazione Open.
Come noto, l’ipotesi di accusa assume che essa, fondazione a carattere e finalità politica, fosse uno strumento integralmente asservito all’interesse del referente di una corrente politica di un partito, del quale costituiva quindi un’articolazione, fungendo da schermo nella raccolta dei fondi erogati da singoli e imprese, integrandosi così il delitto di finanziamento illecito in capo ai dirigenti della fondazione e ai beneficiati diretti e indiretti dei finanziamenti, oltre che delle società eroganti che non avessero rispettato le duplici condizioni previste dall’articolo 7, comma 2.
Attualmente è in fase di celebrazione il processo di merito, sicché i plurimi pronunciamenti sinora emessi hanno riguardato la sola fase di cautelare in ordine alla sussistenza o meno della gravità indiziaria relativa al delitto in parola.
La vicenda, peraltro confinata a fatti accaduti ante Legge 3/2019, è stata occasione per affermare rilevanti criteri ermeneutici.
In primo luogo può escludersi che le fondazioni politiche indicate dall’art. 5, c. quarto della L. 149 del 2013, tale essendo da statuto anche la fondazione Open, possano costituire per ciò stesso partito o sua articolazione di esso, sicché a esse non sono, di per sé, direttamente applicabili i divieti e le sanzioni penali dell’art. 7 citato.
Semmai, essendo perfettamente compatibili con gli statuti di queste fondazioni il fine e l’attività politica e finanche la possibilità di raccogliere fondi, ma anche l’erogare somme a titolo di liberalità e contribuire al finanziamento di iniziative in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali in misura superiore al 10% dei propri proventi di esercizio dell’anno precedente, andrà ricavata altrove le prova di eventuale illiceità penale (sotto il profilo del finanziamento) della loro azione.
Essa in particolare sarà quindi ravvisabile alla luce del loro concreto operare, allorquando emergerà un agire che travalichi i limiti statutari ovvero un’operatività concretamente diversa rispetto a quella apparente e dichiarata, al punto tale da dare conto del fatto che ci si trovi di fronte a uno strumento inserito nell’azione del partito o dei suoi esponenti e che agisca senza altro e concreto diverso fine; per cui non basterà una semplice coincidenza di finalità politiche, ben potendo essere le stesse comune a entrambi gli enti, occorrendo invece una concreta interdipendenza operativa tra i medesimi, da ricavare attraverso un’attenta analisi dell’attività svolta (e ovviamente dei rapporti economici intercorrenti tra loro).
È bene chiarire che le sentenze sinora emesse nell’ambito della vicenda Open, limitate ancora alla disamina circa la sussistenza o meno della gravità indiziaria di illecito finanziamento, non hanno affermato la liceità o l’illiceità della condotta contestata, ma si sono limitate a prendere atto del fatto che l’Accusa non era allo stato riuscita a dimostrare in che modo la fondazione, con sicura finalità politica, operasse effettivamente ed esclusivamente quale strumento del politico.
Si comprenderà quindi la complessità della materia relativa al ruolo delle fondazioni politiche e degli enti a essa assimilati e ciò spiega anche le ragioni per le quali, proprio in funzione degli approfondimenti che si richiedono a livello investigativo e di concreto accertamento in funzione antielusiva – si, è ritenuto di introdurre ulteriori criteri restrittivi attraverso la L. 3/2019.

Continua…

Estratto da L’Eco Giuridico del Centro Studi Zaleuco Locri del 18/11/2023

Redazione

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