Costume e SocietàLetteratura

La maggiore trasparenza e le restrizioni per fondazioni e associazioni politiche

Le riflessioni del centro studi

Di Giovanni Passalacqua – Avvocato del Foro di Roma

Come già anticipato le norme introdotte dalla Legge 13/2014 (in verità andata a regime solo dal 2017) e in particolare la significativa riduzione dei trasferimenti pubblici ai partiti, hanno incrementato l’espandersi di fondazioni, movimenti, associazioni e comitati (in verità da sempre espressione e modalità di partecipazione alla vita politico-istituzionale del Paese) che potessero costituire un canale diverso, alternativo e suppletivo anche di sostegno finanziario all’attività politica.
Ma la caratteristica di minor rigore nella gestione della raccolta e quindi di possibile opacità nella finalità della stessa, ha spesso determinato l’avvio di indagini per illecito finanziamento nei confronti di partiti politici e di loro esponenti, tra le quali alcune di pubblica notorietà (tra esse la vicenda che coinvolge la fondazione Open), ipotizzandosi che questi organismi operassero come schermi intermedi pur celando vere e proprie articolazioni di partito (o del singolo politico o di una corrente) e che, come tali, si ponessero a elusione delle norme che ne regolano il finanziamento.
A questa possibile distorsione del sistema si è allora tentato di porre un ulteriore argine attraverso alcune norme introdotte dalla legge nº 3 del 9 gennaio 2019 (significativamente nota come Spazzacorrotti).In particolare i commi 11 e seguenti dell’articolo 1 intervengono ampiamente sulla disciplina che regola i contributi e i finanziamenti elettorali, stabilendo maggiori e più restrittivi criteri correlati a più tempestivi e articolati obblighi di pubblicità e rendicontazione in capo ai partiti; obblighi spesso presidiati da sanzioni di carattere amministrativo.
Con riferimento alle fondazioni, ai movimenti, alle associazioni e ai comitati, di particolare interesse è il disposto del c. 20, che, intervenendo sul c. 4 dell’art. 5 della L 13/2014, ha esteso i criteri in base ai quali tali enti debbono intendersi equiparati ai partiti e ai movimenti politici, stabilendo in particolare che l’equiparazione debba ritenersi sussistente allorquando la composizione dei loro organi direttivi “sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici, ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali, ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a 5.000 € l’anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali”e a essi ha altresì esteso gli obblighi di pubblicità e trasparenza propri dei partiti politici.
I c. 28, 28 bis e 28 ter introducono ulteriori e stringenti norme dirette a regolare i rapporti di finanziamento tra le fondazioni, le associazioni e i comitati di cui al c 5 della L 13/2014 e partiti, movimenti politici (e liste elettorali e di singoli candidati alla carica di sindaco), e ciò anche quando i partiti o i movimenti a cui i primi afferiscono non siano iscritti nel Registro nazionale; le predette norme estendono agli enti assimilati tutte le disposizioni previste dall’art. 1, c. da 11 a 27 della L 3/2019 tra cui i più stringenti obblighi di pubblicità e trasparenza per importi superiori a 500 €, la cui violazione comporta nei loro confronti pesanti sanzioni amministrative.Ancora, il c. 12 vieta ai partiti, ai movimenti politici e alle liste elettorali ivi meglio specificate, di ricevere contributi di diversa natura da soggetti pubblici esteri e da persone giuridiche aventi sede all’estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. Idem a dirsi rispetto a persone maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali e private del diritto di voto; tuttavia il c. 28 bis stabilisce che “Alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di cui al primo periodo [2] non si applica il c. 12, primo periodo; ai medesimi enti il c. 12, secondo periodo, non si applica in caso di elargizioni disposte da persone fisiche maggiorenni straniere.”
Le violazioni alle stringenti regole di trasparenza, tracciabilità, tempistica serrata nella pubblicità comunicazione e rendicontazione, e simili sono caratterizzate da ampio corredo di sanzioni amministrative.

Continua…

Estratto da L’Eco Giuridico del Centro Studi Zaleuco Locri del 18/11/2023

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