Di Francesco Donato Iacopino, Emanuele Procopio, Giovanni Passalacqua ed Enzo Nobile
Tale fattispecie delittuosa è disciplinata dall’articolo 518-bis del codice penale il quale testualmente così recita:
Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 927 a 1.500 €.
La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 927 a 2.000 € se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’art. 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.
Il reato di furto di beni culturali, per come si ricava dall’inciso “chiunque si impossessa”, è da considerarsi reato comune, in quanto può essere commesso da qualsiasi persona che si impossessa di un bene culturale mobile altrui o di beni culturali appartenenti allo Stato allocati nel sottosuolo o nei fondali marini.
E, infatti, il legislatore, mediante l’utilizzo del pronome relativo indefinito “chiunque” (senza riferire la condotta ad alcuna specifica categoria di soggetti come possibili autori del reato) ha inteso, indistintamente, prevedere la punibilità dell’impossessamento di un bene culturale mobile altrui o di beni culturali appartenenti allo Stato allocati nel sottosuolo o nei fondali marini.
La fattispecie delittuosa prevista da detta norma è da ritenersi di mera condotta posto che, per la configurazione della stessa, è sufficiente l’impossessamento del bene culturale altrui o di beni culturali appartenenti allo Stato allocati nel sottosuolo o nei fondali marini a mezzo la sottrazione della res al legittimo detentore, senza che da ciò derivi necessariamente un evento.
Il bene giuridico tutelato dalla norma è il patrimonio culturale che, secondo la definizione fornita dal Decreto Legislativo 42/2004, comprende gli immobili e le aree indicati all’art. 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge.
Da ciò consegue che tutte le cose mobili prive di valore culturale non godono della tutela giuridica prevista dalla norma, ma la loro appartenenza segue le regole del tesoro e, come tale, la condotta andrebbe a integrare altra tipologia di reato, ovvero furto ai danni dello Stato se il luogo di rinvenimento del bene è di proprietà dello stato o furto di cosa mobile altrui se il bene è allocato sul fondo di un privato.
Sicché, ciò rende evidente che oggetto materiale del reato è da individuarsi nella cosa mobile altrui che ha un valore culturale e nei beni culturali appartenenti allo Stato allocati nel sottosuolo o nei fondali marini.
Il bene culturale altrui è ogni bene mobile sia esso appartenente al privato, sia esso appartenente allo Stato, anche se il legislatore non lo ha tassativamente indicato, considerato che a sommesso credere di chi scrive l’espressione “bene culturale mobile altrui” deve intendersi nel possesso del bene culturale indipendentemente dalla qualifica del soggetto che lo detiene ma ciò che rileva è solo il pregio culturale della res.
Invece, i beni culturali rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini sono solo quelli allocati in detti luoghi e di proprietà dello Stato, sempre che abbiano pregio culturale.
Il delitto, a forma vincolata, si consuma solo quando il soggetto attivo realizza la sottrazione e l’impossessamento del bene culturale altrui o di beni culturali appartenenti allo Stato allocati nel sottosuolo o nei fondali marini.
Continua…
Tratto da La tutela penale dei beni culturali, Key Editore