Modifiche alla Legge 195: la trasparenza nei Finanziamenti Politici
Le riflessioni del centro studi
Di Giovanni Passalacqua – Avvocato del Foro di Roma
Sull’originario testo della Legge 195 si è innestata la L. 659 del 18 novembre 1981 Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, nº 195, sul contributo dello Stato al finanziamento, che, tra l’altro, pur ampliando l’importo dei finanziamenti e incrementando gli oneri a fini di trasparenza e controllo, attraverso l’articolo 4 (commi 1 e 2) e sue successive modifiche ha definitivamente esteso i divieti previsti dal citato art. 7 della L. 195/1974, “ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici.
Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari in violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, dei divieti previsti dall’art. 7 della L. 2 maggio 1974, nº 195, l’importo del contributo statale di cui all’arti. 3 della stessa legge è decurtato in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite.”
Il comma 5 dell’articolo 4, che pure nel tempo ha subito interventi e abrogazioni parziali, dispone oggi che nel caso “di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell’art. 7 della L. 2 maggio 1974, nº 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell’anno superi tremila € [….] il soggetto che li eroga e il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati […]”. La comunicazione deve avvenire entro tre mesi dalla percezione dell’importo “nell’ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l’obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce.”
L’inadempimento rispetto a quest’obbligo di comunicazione, sia in relazione alla tempistica sia in relazione alla corretta indicazione delle somme oggetto della contribuzione, è punito con la sanzione amministrativa della multa da due a sei volte l’ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo c. dell’art. 28 del codice penale (c. sesto dell’art. 4 cit.).
Viene dunque contemplata la figura del finanziatore persona fisica, non oggetto di interesse da parte della disciplina penale prevista dall’art. 7 citato, e lo si assoggetta a sanzione amministrativa, unitamente alle persone giuridiche e ai riceventi, in caso di mancato adempimento agli obblighi di dichiarazione congiunta.
È bene chiarire che la fattispecie sottesa alla disciplina sanzionatoria amministrativa or ora delineata è frutto di norma che si affianca ma non sostituisce né si pone in termini di specialità rispetto a quella sanzionatoria di natura penale prevista dall’art. 7 L. 195 del 1975 (in combinato disposto con il c. 1 dello stesso art. 4.).
In tempi successivi all’esito del referendum del 1993 è stato abrogato il finanziamento pubblico, ma non i rimborsi connessi all’attività elettorale, tanto che l’interesse dei partiti si è rivolto all’ottenimento di un’estensione dei medesimi rimborsi.
E già da questo periodo comincia a osservarsi il fiorire di enti, in particolare fondazioni di natura politica che, svolgendo attività in tale ambito, prendono ad affiancarsi ai partiti e ai singoli loro esponenti.
Tale fenomeno, con il passare del tempo, diventerà sempre più diffuso e massivo, in particolare in coincidenza con l’abolizione del cosiddetto finanziamento pubblico, tanto da diventare oggetto di specifico interesse del legislatore e spesso di vicende giudiziarie.
Continua…
Estratto da L’Eco Giuridico del Centro Studi Zaleuco Locri del 18/11/2023