L’evoluzione della conciliazione giuridica: dalla norma locrese alla mediazione moderna
La Repubblica dei locresi di Epizefiri
Di Giuseppe Pellegrino
Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale che deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell’articolo 116.
Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell’istruzione.
Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.È bene premettere che nel tempo questa disposizione ha subito diverse modifiche. Questo è il testo vigente. Già a una prima visione appaiono le differenze con la norma locrese. La prima è che a Locri il tentativo di conciliazione era obbligatorio, mentre nell’attuale nostro ordinamento è soggetto a due condizioni: la prima è che vi deve essere una richiesta congiunta (in caso di richiesta congiunta delle parti), mentre presso la legislazione locrese il tentativo era obbligatorio; la seconda differenza era data dal fatto che in ogni momento è possibile ritentare la conciliazione, mentre presso i locresi, passata la fase iniziale, si procedeva al rito della celebrazione definitiva del processo, che in genere durava un giorno.
Si tralascia il potere del procuratore speciale a sottoscrivere il verbale di conciliazione; i Greci non delegavano niente, nessun diritto era dato in gestione ai terzi.
Mentre per il verbale di conciliazione è intuitivo che fosse così anche a Locri. Le leggi erano scritte; scritta la pronuncia del Giudice; scritta anche la conciliazione. Non poteva lasciarsi niente alla memoria dei presenti, che nel tempo avrebbero interpretato la norma secondo i propri ricordi e non secondo gli accadimenti.
Un’ulteriore differenza tra l’obbligo di conciliazione previsto a Locri e l’obbligo di Mediazione odierna sta nella ratio della norma. Oggi defaticatoria, poiché si cerca di limitare il carico delle udienza e delle cause. Mentre a Locri la ratio stava non nel tentativo di evitare che ne cives ad arma ruant, ma nella pace sociale, che nel Proemio trova la sua massima codificazione. E la cosa è del tutto ovvia. In una polis dove tutti si incontrano ogni giorno, dove tutti partecipano all’Assemblea, dove tutti decidono tutto, avere dei motivi di discordia poteva portare a conseguenze disastrose.
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