Costume e SocietàLetteratura

La conciliazione nella Giustizia Civile: origini storiche e applicazioni moderne

La Repubblica dei locresi di Epizefiri

Di Giuseppe Pellegrino

È una norma di carattere puramente civilistico e processuale e non rientra tra le norme penali. Peraltro, la norma appare spuria, tanto che il giudice Bonaventura Portoghese, nei suoi Frammenti,non la riporta. Deve essere una derivazione del Proemio, sul quale vi è stata un forte interferenza degli Stoici. Peraltro, la norma sembra trovare il suo presupposto in una nota di Diodoro Siculo, che sostiene che Zaleuco abbia legiferato che “Nessuno cittadino perseguiti con odio il suo nemico, ma che lo riguardi come uno con il quale sarà tra poco a ritornare amico. Chi farà altrimenti dovrà tenersi per uomo di carattere indomito.”Detta trova una previsione omologa nell’Antico Testamento: “Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano. Se perdonerete gli uomini e coloro che vi calunniano, se perdonerete agli uomini i loro peccati, anche il Padre vostro che è nei cieli perdonerà i vostri.” La norma sembra essere un’interfaccia di quella locrese. Peraltro, la stessa collima con la previsione della norma di cui al punto XIII del Proemio, che prevede che : “Nessuno dica male né in generale della città né in particolare di alcun cittadino. I custodi delle leggi debbono osservare i delinquenti i quali devono prima ammonire e poi punirli in caso di ostinazione.”Certo, la Giustizia Civile deve essere nata da sempre sotto una cattiva stella se da sempre si cercare un metodo per ovviare ai suoi ritardi. Non è la Mediazione, ma si tratta dell’obbligo di trovare una composizione tra posizione diverse prima di arrivare a una pronuncia. Invero, il processo civile ha subito sempre della lungaggini se, per come già ricordato, il povero disgraziato che incappava in una vertenza civilistica veniva rappresentato, per come lo descrive Teofrasto “l’uomo che ha perso la ragione”, e che si presenta in tribunale “con in grembo una cassetta contenente gli atti (processuali) e in mano sfilze di documenti.”
Più del processo di iniziativa pubblica, il processo di iniziativa privata era concepito, e tenuto a svolgersi, come una contesa verbale tra le due parti in causa. Con durata indefinita, seppur prima o poi la decisione emessa.
Ma non è il caso del fondamento della norma locrese.Tuttavia, questo contrasta con le norme processuali di Gortina, che prevedeva anche un giudizio vincolato. E a Gortina, Zaleuco certamente si è ispirato.
Per come fatto in altre occasioni, anche al fine di evidenziare la modernità della legislazione zaleuchiana, è bene richiamare l’attuale ordinamento procedurale civile del nostro codice di rito. L’articolo 185 del Codice di Procedura Civile (Tentativo di conciliazione) così dispone:

Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell’articolo 117.

Continua…

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