Tutela dell’ambiente: imperativo costituzionale per la conservazione del territorio
La tutela penale dei beni culturali
Di Francesco Donato Iacopino, Emanuele Procopio, Giovanni Passalacqua ed Enzo Nobile
La tutela dell’ambiente è considerata assolutamente necessaria al fine di garantire la conservazione del territorio e dell’ecosistema.
L’ambiente è un bene giuridico che trova la sua fonte primaria di tutela nella Costituzione italiana (articoli 9 e 117) tanto che la sua protezione rappresenta un “diritto fondamentale della persona umana”, oltre che un “valore costituzionale primario” insieme a quello alla salute individuale e collettiva.
Il primo strumento normativo a dettare principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree protette in Italia è la Legge 394/91 emanata in attuazione del più ampio principio costituzionale di tutela dell’ambiente e degli ecosistemi.
Le aree protette vengono classificate in tre categorie: Parchi nazionali, Aree Marine protette eRiserve naturali statali.
IParchi Nazionali sono aree naturali di territorio di natura terreste, fluviale, lacustre o marina specificamente identificati dallo Stato in virtù del loro particolare valore ambientale e naturalistico individuato sulla scorta della presenza di ecosistemi intatti o parzialmente alterati o di altre formazioni biologiche, fisiche o geologiche di assoluto valore che vengono tutelati per evitare che l’opera dell’uomo possa portare al loro deterioramento pregiudicando il loro godimento anche da parte delle future generazioni.
In Italia i parchi nazionali iscritti nell’elenco ufficiale delle aree naturali protette sono 25 che complessivamente coprono una superficie di oltre16.000 km², corrispondenti a circa il 5,3% del territorio nazionale.
Le aree marine protette sono delle aree delimitate in mare che comprendono le acque, i fondali e i tratti di costa.
Le aree marine protette, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, sono state istituite dalla legge quadro nº 394 del 6 dicembre 1991, che nel rispetto degli accordi internazionali detta princìpi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, di detta legge quadro le aree marine protette costituiscono il patrimonio naturale, le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.
I territori nei quali siano presenti formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:
- conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un’integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.
Continua…
Tratto da La tutela penale dei beni culturali, Key Editore
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