Costume e SocietàLetteratura

La nozione di bene paesaggistico in Italia

La tutela penale dei beni culturali

Di Francesco Donato Iacopino, Emanuele Procopio, Giovanni Passalacqua ed Enzo Nobile

Come si è già accennato il Legislatore codicistico, con la previsione del comma 1 dell’articolo 2 del Codice sui Beni Culturali, ha inserito i beni paesaggistici, unitamente ai beni culturali, tra le componenti del patrimonio culturale valorizzando, in tal modo, il concetto di paesaggio come espressione di storia e di cultura.
Appare chiaro che l’intento del testo legislativo, sia nella prima formulazione sia con quella del 2006, era quello di garantire maggiore tutela al patrimonio paesaggistico e al contempo di accentrare, verso l’autorità statale, maggiori poteri di protezione e valorizzazione.
Il comma terzo dell’art. 2, nel rimandare all’art. 134 l’individuazione dei beni paesaggistici, specifica che essi sono gli immobili e le aree “costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio”, inoltre si prevede, come abbiamo già visto per i beni culturali, che altri beni possono essere individuati dalla legge o in base alla legge, lasciando in tal modo la possibilità che, in base a mutate esigenze, vengano identificati nuovi e differenti beni paesaggistici non previsti dal Codice.
In tal modo viene accolta la nozione di paesaggio, non più come statica e ben delineata, ma come un processo creativo e dinamico che vi evolve e muta nel tempo, che produce segni di cultura, che contribuisce allo sviluppo personale e sociale dell’uomo rafforzandone la relazione con i luoghi di vita.
Acquisita, quindi, la consapevolezza che il paesaggio appartiene a tutti gli individui, conseguentemente è emersa la necessità che lo stesso venga preservato anche per le generazioni future e, pertanto, muta anche la prospettiva giuridica di approccio al problema della tutela e della valorizzazione dei beni paesaggistici.
In attuazione di tali principi si è passati da una mera tutela di tipo conservativo, circoscritta ad aree di particolare pregio, a una disciplina estesa all’intero territorio nazionale che, oltre a tutelare il paesaggio, ha lo scopo di valorizzarlo.
Analizzando la previsione dall’art. 134, nelle sue ultime modifiche, vediamo che esso elenca tre diverse tipologie di beni paesaggistici: la prima è data dagli immobili e le aree oggetto di dichiarazione di pubblico interesse individuale; la seconda è quella delle aree tutelate per legge, con l’espresso richiamo al successivo art. 142; infine, gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico sottoposti a tutela attraverso i piani paesaggistici.
L’individuazione dei beni oggetto di dichiarazione di pubblico interesse individuale, facenti parte della prima categoria, è specificata con particolare attenzione dalla norma sia in merito agli aspetti sostanziali che per quanto riguarda la procedura da seguire per giungere alla suddetta dichiarazione.
Altrettanto non può dirsi per quanto riguarda le aree tutelate per legge, ex art. 142 CBC, infatti essi sono meno delineate e vengono individuate secondo una lunga elencazione di genere.
L’ultima categoria prevista dall’art. 134 del CBC riguarda i beni paesaggistici specificamente tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici, sul punto la normativa appare ancora più generica in quanto non si individua una precisa categoria di beni ma viene lasciata molta discrezionalità alla sensibilità di coloro che vanno a redigere e approvare i piani paesaggistici.
Conclusivamente possiamo affermare che con l’approvazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nella sua attuale formulazione, il legislatore ha attuato un nuovo sistema, nel quale il paesaggio è ritenuto meritevole di tutela e valorizzazione alla stregua di ogni altro bene culturale, prevedendo, altresì, l’obbligo di ricognizione, censimento e catalogazione dei beni e delle aree da proteggere, la potestà di imporre nuovi vincoli o di integrare quelli esistenti attribuita sia alle regioni che al Ministero, estendendo l’obbligo di pianificazione paesaggistica all’intero territorio regionale, suddiviso per ambiti omogenei.

Tratto da La tutela penale dei beni culturali, Key Editore

Redazione

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