Costume e SocietàLetteratura

La nozione di bene culturale in Italia

La tutela penale dei beni culturali

Di Francesco Donato Iacopino, Emanuele Procopio, Giovanni Passalacqua ed Enzo Nobile

In Italia la tutela dei beni culturali viene da lontano, in quanto, già in epoca romana, si registrano provvedimenti volti alla tutela di alcuni beni di interesse storico-artistico, seppur solo per garantirne ed evitarne la distruzione.
Ma per avere una prima disciplina organica occorre attendere i primi anni del ‘900, con due normative fondamentali in materia, rappresentate dalla Legge nº 1.089 del 1º giugno 1939, emanata per la Tutela delle cose di interesse artistico e storico e dalla L nº 1.497 del 29 giugno 1939, riguardante la Protezione delle bellezze naturali.
Entrambe le normative avevano in comune la tutela del bene a carattere statico e prevalentemente estetico, posto che quello che era rilevante per il legislatore dell’epoca era la conservazione, la tutela e la preservazione di quei beni culturali che avevano un rilevante aspetto estetico.
Le suddette norme, per il riconoscimento dei beni oggetto di tutela, prevedevano delle specifiche categorie che erano state individuate nelle cose di interesse artistico o storico, detta anche cose d’arte o antichità e belle arti, e quella delle bellezze naturali.
Inoltre, le sopra indicate leggi erano ispirate dall’idea del caso concreto, infatti, i citati beni venivano individuati caso per caso, attraverso una decisione affidata alla competente autorità amministrativa che rilasciava un giudizio tecnico, dunque discrezionale (in quanto influenzato dalla capacità e cultura del singolo funzionario) e legato al determinato momento storico.
Nel 1964 con la L nº 310, utilizzando la terminologia in vigore dal 1939, veniva istituita la Commissione Franceschini, al fine di svolgere “un’indagine per la tutela e per la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio”.
Ebbene, i risultati della suddetta Commissione, che terminò i lavori nel 1967, risultano fondamentali in quanto hanno posto le basi sulle quali, ancor oggi, si fonda la nozione legislativa di beni culturali.
In particolare, la Dichiarazione I, rubricata “Patrimonio culturale della Nazione”espressamente prevede che “Appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario, e ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà”.
Quindi, si passa da una concezione estetizzante, che prevedeva l’inserimento del bene in determinate categorie legislativamente disciplinate, a un criterio storicistico, in base al quale risulta rilevante non solo il pregio artistico che poteva avere il bene, mobile o immobile, ma ciò che rilevava era la testimonianza storica e di civiltà.
Il suddetto mutamento concettuale, ispirato ai patti internazionali prima citati, era volto a valorizzare il bene culturale al fine di migliorare e rendere più rilevante la sua fruizione.
Sul punto di estremo rilievo è, l’ormai, celebre parere espresso da Massimo Severo Giannini, che proprio con riferimento alla definizione del bene culturale come testimonianza materiale avente valore di civiltà specificava che detta definizione “può essere assunta come nozione giuridicamente valida, a patto di intendersi sul punto che si tratta, comunque, di una nozione a cui la normativa giuridica non dà (e non può dare) un proprio contenuto a tratti giuridicamente conchiusi e rigorosamente vincolanti”.
Sostanzialmente l’insigne giurista rilevava che la definizione di bene culturale, emersa dai lavori della Commissione Franceschini, era una definizione aperta, relativa e variabile, i cui contenuti dovevano essere, necessariamente, individuati dai teorici di altre discipline.
Comunque i lavori svolti dalla Commissione Franceschini risultano essere rilevanti perché (seppur non approdando a una specifica normativa) hanno ispirato i successivi interventi legislativi, tracciando un solco seguito anche dalle attuali normative in vigore, e avendo l’effetto di collegare la valenza culturale del singolo bene alla valutazione caso per caso effettuata dalla competente autorità così per come predisposto dalle leggi del 1939.
Dal punto di vista legislativo la locuzione beni culturali viene, per la prima volta, adottata dal Legislatore italiano con il Decreto Legge nº 657 del 14/12/1974, convertito in L nº 5 del 29 gennaio 1975, istitutiva del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali.
Ma l’attuale definizione di beni culturali la riscontriamo nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, entrato in vigore con il Decreto Legislativo nº 42 del 22 gennaio 2004 che, ispirato dai principi dettati nei vari accordi internazionali, ha riordinato in un solo provvedimento legislativo nozioni ed elementi prima sparsi in più testi di Legge fornendo, altresì, un’innovativa definizione di bene culturale che può definirsi mista e aperta.

Continua…

Tratto da La tutela penale dei beni culturali, Key Editore

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