Costume e SocietàLetteratura

La nozione di bene culturale a livello internazionale

La tutela penale dei beni culturali

Di Francesco Donato Iacopino, Emanuele Procopio, Giovanni Passalacqua ed Enzo Nobile

Lo sforzo definitorio di bene culturale risulta prerogativa irrinunciabile nel momento in cui si discute di tutela penale in quanto, senza l’individuazione (precisa e determinata) del bene giuridico tutelato, nel caso de quo il patrimonio culturale, inteso nelle due componenti dei beni culturali e del paesaggio, la suddetta tutela sarebbe inapplicabile.
L’approdo a una corretta e completa individuazione della nozione di bene culturale non è stato semplice, e differenti sono state le criticità che, nel corso degli anni, sono state affrontate, ciò a causa sia dell’intrinseca vaghezza che caratterizza la nozione bene culturale, ma anche per la mutevolezza della sensibilità e coscienza culturale che ha portato a profondi cambiamenti e che si è ampliata fino a ricomprendere, come vedremo, anche i cosiddetti beni culturali immateriali.
È naturale, dunque, che il profilo definitorio di bene culturale sia stato il primo problema ad aver impegnato gli Stati all’atto della stipula delle più importati convenzioni internazionali.
Per fare un excursus temporale delle varie definizioni di beni culturali occorre analizzare i vari interventi dei plurimi organismi internazionali che si sono succeduti nel tempo.
E infatti, a livello internazionale, si può far risalire la nozione moderna di bene culturale al 1949 allorquando, dopo la fine della seconda guerra mondiale, è emersa la consapevolezza che il patrimonio culturale ha un valore collettivo sovranazionale e intergenerazionale strettamente connesso alla tutela dei diritti umani fondamentali, che deve essere preservato e di libero accesso al fine di garantire la libera partecipazione alla vita culturale della società.
Ciò ha comportato l’esigenza di siglare accordi tra i vari Stati a tutela dei beni di valore storico, artistico culturale e religioso, in particolare occasione dei conflitti bellici.
Proprio a seguito di tale esigenza, nel 1954 venne approvata la Convenzione dell’Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e proprio all’articolo 1 di detta Convenzione troviamo la definizione, dai più indicata come embrionale, di bene culturale.
La suddetta Convenzione, in particolare, prevede una protezione generale dei beni “di grande importanza per il patrimonio culturale di ogni popolo”.
Da questo nucleo iniziale hanno preso le mosse i successivi strumenti internazionali e, infatti, la Convenzione concernente le misure da prendere per vietare e impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà riguardanti beni culturali, firmata a Parigi il 14 novembre 1970, considera beni culturali i beni che, a titolo religioso o profano, sono designati da ciascuno Stato come importanti per l’archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l’arte o la scienza.
Inoltre, tali beni devono essere compresi in alcune categorie quali, ad esempio, il prodotto di scavi archeologici od oggetti di antiquariato che abbiano più di 100 anni.
Riassuntivamente possiamo affermare che, con la suddetta Convenzione, si concreta l’elencazione analitica dei beni culturali, e si perfeziona la nozione di patrimonio culturale, al quale viene equiparato il patrimonio naturale.
Inoltre, con riferimento al sistema penale sanzionatorio, la Convenzione del 1970 prevede espressamente che il traffico illecito dei beni culturali deve essere condannato e contrastato perché impoverisce il patrimonio culturale degli Stati d’origine dei beni.
Viene lasciato un potere discrezionale ai singoli Stati “di classificare e dichiarare inalienabili alcuni beni culturali che per questo motivo non devono essere esportati”.
Nel 1972 la Convenzione per la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale, sottolinea l’eccezionale «valore universale dal punto di vista storico, estetico, etnologico o antropologico» del suddetto patrimonio che viene visto non solo come appartenenza di un popolo, ma soprattutto dell’intera umanità, rappresentando la testimonianza delle generazioni passate e presenti da trasmettere alle generazioni future.

Continua…

Tratto da La tutela penale dei beni culturali, Key Editore
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