Costume e SocietàLetteratura

Le disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale

La tutela penale dei beni culturali

Di Francesco Donato Iacopino, Emanuele Procopio, Giovanni Passalacqua ed Enzo Nobile

La legge nº 22 del 9 marzo 2022, entrata in vigore il 23 marzo 2022 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale nº 68 il 22 marzo 2022) è stata concepita dal legislatore italiano per adeguarsi alle misure volte a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali e del patrimonio artistico enunciate nella Convenzione di Nicosia conclusa il 19 maggio 2017.
L’articolo 1 lettera b) di detta legge, dopo il Titolo VIII denominato Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ha introdotto nel codice penale il Titolo VIII-bis, rubricato sotto il titolo Dei delitti contro il patrimonio culturale che, in parte, sono il prodotto di un’opera di trasposizione delle norme contenute nel codice sui beni culturali e, in parte, dell’introduzione di nuove norme ricavate dalla suddetta Convenzione.
Le nuove fattispecie delittuose contemplate nel Titolo VIII-bis del codice penale seguono numericamente l’articolo 518 dello stesso codice e sono rubricati con la numerazione che va dal 518 bis al 518-quinquiesdecies e, in particolare, sono denominati per come segue:

  • 518 bisfurto di beni culturali;
  • 518 terappropriazione indebita di beni culturali;
  • 518 quaterricettazione di beni culturali;
  • 518 quinquiesimpiego di beni culturali provenienti da delitto;
  • 518 sexiesriciclaggio di beni culturali;
  • 518 septiesautoriciclaggio di beni culturali;
  • 518 octiesfalsificazione in scrittura privata;
  • 518 noviesviolazioni in materia di alienazioni di beni culturali;
  • 518 deciesimportazione illecita di beni culturali;
  • 518 undeciesuscita o esportazione illecite di beni culturali;
  • 518 duodecies – distruzione, la dispersione, il deterioramento, il deturpamento, l’imbrattamento e l’uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
  • 518 terdeciesdevastazione e al saccheggio di beni culturali e paesaggistici;
  • 518 quaterdeciescontraffazione di opere d’arte;
  • 518 quinquiesdeciescasi di non punibilità.

I reati contemplati Titolo VIII-bis del codice penale si qualificano come autonome fattispecie delittuose che si pongono in rapporto di specialità con le analoghe fattispecie delittuose contemplate nel titolo precedente posto che queste vengono a configurarsi quando le analoghe condotte vengono poste in essere verso il bene giuridico tutelato da dette norme che sono i beni culturali e il patrimonio artistico.

Tratto da La tutela penale dei beni culturali, Key Editore

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