La terra promessa
Di Reba Reitano
«Succedeva sempre che a un certo punto uno alzava la testa… e la vedeva. È una cosa difficile da capire. Voglio dire… Ci stavamo in più di mille, su quella nave, tra ricconi in viaggio ed emigranti, e gente strana, e noi… Eppure c’era sempre uno, uno solo, uno che per primo… la vedeva. Magari era lì che stava mangiando, o passeggiando, semplicemente, sul ponte… magari era lì che si stava aggiustando i pantaloni… alzava la testa un attimo, buttava un occhio verso il mare… e la vedeva. Allora si inchiodava, lì dov’era, gli partiva il cuore a mille e, sempre, tutte le maledette volte, giuro, sempre, si girava verso di noi, verso la nave, verso tutti, e gridava (piano e lentamente): l’America. Poi rimaneva lì, immobile come se avesse dovuto entrare in una fotografia, con la faccia di uno che l’aveva fatta lui, l’America» (Alessandro Baricco, Novecento).
Tanti italiani avranno sentito dai propri genitori o dai propri nonni un racconto simile a questo descritto da Alessandro Baricco nella sua opera Novecento, i viaggi verso l’America, la terra promessa in cui cercare un futuro migliore.
Oggi come allora si continua a emigrare per un futuro migliore ma, rispetto al passato, non c’è la certezza di arrivare sulla terra ferma.
Pochi giorni fa, sulle coste della Calabria, nel Mar Ionio, si è consumata l’ennesima tragedia del mare: hanno perso la vita 36 persone, otto bambini e, secondo i superstiti, ci sarebbero una trentina di persone disperse.
Trentacinque erano i bambini morti al largo della spiaggia di Steccato di Cutro, un’altra tragedia del mare che ha scosso le coscienze per qualche mese.
Ma cosa dice il diritto in merito?
Il diritto internazionale impone agli stati obblighi in materia di ricerca e salvataggio, tra cui quello di garantire disposizioni per il pronto coordinamento delle operazioni di salvataggio nella propria area di responsabilità, oltre che per il salvataggio di persone che si trovino in pericolo vicino alle proprie coste.
L’obbligo di proteggere il diritto alla vita è codificato nell’articolo 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e nell’art. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Esiste il diritto a emigrare?
Prima di ogni ipotetico diritto a emigrare, ogni essere umano ha il diritto a non essere costretto a migrare in cerca di una vita migliore, ma i conflitti, le persecuzioni, il cambiamento climatico e le disuguaglianze globali portano le persone a scegliere di spostarsi pur andando incontro a molti pericoli.
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani sancisce all’Art. 13 il diritto ad emigrare: “Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese”.
È il diritto fondamentale ad abitare la Terra-casa comune di tutti i membri della famiglia umana. La libertà di movimento è condizione indispensabile per il libero sviluppo della persona.
Anche la Costituzione, all’Art. 10, si occupa dei diritti dello straniero sancendo il diritto della persona a emigrare: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici [cfr. art. 26].”E poi c’è la normativa internazionale, la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (1965); il Patto internazionale dei diritti civili e politici (1966); il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966); la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (1979); la Convenzione contro la tortura e altre pene e trattamenti crudeli, disumani o degradanti (1984); la Convenzione sui diritti del bambino (1989); la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i migranti lavoratori e delle loro famiglie (1990) frammentata e abbondante, che dev’essere recepita dagli Stati, che le devono rendere operativa.
Le tragedie del Mediterraneo si potrebbero evitare se ogni Stato europeo rispettasse le norme internazionali e adottasse forme di cooperazione internazionale capaci di garantire un’adeguata condivisione delle responsabilità di assistenza alle persone in difficoltà, prevedendo, inoltre, una loro potenziale ricollocazione in altri Paesi.
L’Italia dovrebbe ritirare le misure che ostacolano il lavoro delle Organizzazioni non governative di ricerca e salvataggio e creare percorsi sicuri e regolari per le persone che cercano protezione o che desiderano spostarsi dal proprio Paese.